DISCIPLINARE PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI (WHISTLEBLOWING) E TUTELA DEL SEGNALANTE (WHISTLEBLOWER)

SOMMARIO

  1. Premessa e finalità del disciplinare
  2. Riferimenti normativi
  3. Definizioni
  4. Soggetti che possono segnalare e sono tutelati dalla legge
  5. Oggetto della segnalazione: cosa si può segnalare
  6. La tutela del segnalante e dei soggetti collegati
  7. Tutela del segnalato
  8. Gestione e protezione dei dati personali
  9. Come fare la segnalazione: premessa
  10. Canale interno: contenuto della segnalazione
  11. Modalità di segnalazione interna
  12. Gestione delle segnalazioni nel canale interno
  13. Azioni conseguenti
  14. Il canale di segnalazione esterno (ANAC)
  15. Divulgazioni pubbliche
  16. Denuncia all’Autorità giudiziaria
  17. Sanzioni
  18. Attività di monitoraggio
  19. Formazione
  20. Divulgazione del disciplinare (informazione)

1. PREMESSA E FINALITÀ DEL DISCIPLINARE

Il c.d. “whistleblowing” rappresenta un valido strumento di contrasto a condotte, non necessariamente aventi rilevanza penale, che costituiscono un grave “vulnus” nelle amministrazioni – pubbliche e private – consentendo di prevenire o far emergere violazioni all’interno delle organizzazioni stesse e, più in generale, favorire una cultura della legalità e della trasparenza.

Il “whistleblower” (o segnalante) è la persona che segnala, divulga o denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Il presente disciplinare si prefigge lo scopo di fornire una corretta e chiara informazione sul sistema messo in atto da Arrex-1 S.p.a. per la segnalazione, l’accertamento e la gestione di sospette o presunte violazioni, salvaguardando nel contempo l’identità del segnalante e le sue condizioni lavorative.

In estrema sintesi, scopo del presente disciplinare è quello di:

  • identificare i soggetti che possono effettuare segnalazioni;
  • circoscrivere il perimetro di condotte, avvenimenti o azioni segnalabili;
  • informare segnalante e segnalato circa le forme di tutela garantite;
  • identificare i canali di segnalazione;
  • illustrare le modalità operative per presentazione e gestione delle segnalazioni.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

La procedura prevista dal presente disciplinare recepisce il seguente quadro normativo:

  • Direttiva (UE) 2019/1937;
  • D. Lgs. 10 marzo 2023 n. 24;
  • Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);
  • Linee guida ANAC del 12 luglio 2023;
  • Linee guida Confindustria del 27 ottobre 2023.

19. FORMAZIONE

La formazione in materia di whistleblowing e, in generale, sulle disposizioni del presente disciplinare, è inserita nei piani di formazione del personale previsti dalla Società in materia di compliance.

20. DIVULGAZIONE DEL DISCIPLINARE (INFORMAZIONE)

Le informazioni sulla procedura descritta nel presente disciplinare sono rese accessibili e disponibili a tutti, rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro attraverso l’esposizione nelle bacheche aziendali e pubblicate anche nel sito istituzionale della Società.

Il presente atto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Arrex-1 S.p.a. in data 13/12/2023.